Art. 1.
(Tirocinio).

      1. Il tirocinio per l'accesso alla professione forense consiste in un periodo obbligatorio di pratica professionale presso un avvocato di nazionalità italiana che esercita effettivamente la professione da almeno cinque anni.
      2. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per trentasei mesi.
      3. La pratica presso un avvocato di nazionalità italiana, iscritto all'albo professionale da almeno otto anni, può essere, per un periodo non superiore a dodici mesi, sostituita dalla pratica presso un avvocato che esercita in uno Stato membro dell'Unione europea.
      4. Lo svolgimento del tirocinio è compatibile con la frequenza facoltativa di corsi formativi per le professioni legali e con la frequenza facoltativa di uffici giudiziari.
      5. Il periodo complessivo di tirocinio può essere ridotto a ventiquattro mesi per chi ha superato con esito positivo gli esami dei corsi formativi delle scuole di specializzazione per le professioni legali istituite ai sensi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o delle scuole forensi istituite ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398. I suddetti corsi di formazione devono prevedere un carico didattico equivalente a 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento del tirocinio.
      6. Per l'efficacia del tirocinio è necessaria l'iscrizione nel registro dei praticanti.
      7. Il praticante può presentare richiesta, presso il consiglio dell'ordine degli avvocati e per giustificato motivo, di trasferimento della propria iscrizione nel registro di cui al comma 6. Il praticante deve

 

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a tale fine indicare l'ordine degli avvocati del luogo in cui egli intende proseguire il tirocinio e stabilire il domicilio professionale.
      8. Il certificato di compiuta pratica è rilasciato dal consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale è stato svolto l'ultimo semestre di pratica.
      9. Il consiglio dell'ordine degli avvocati autorizza il trasferimento dopo aver valutato i motivi che lo giustificano. Provvede inoltre alla predisposizione di verifiche costanti ed effettive dello svolgimento della pratica da parte degli iscritti nel registro al fine del rilascio del relativo attestato.
      10. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso per l'attività da questi eventualmente svolta in favore dello studio presso cui svolge il tirocinio.